| Proposta del Consiglio Rettorale di variazione dell’Art. 5 dello Statuto per regolamentare i titoli di cui possono fregiarsi gli insegnanti in Luw |
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| Written by Silverio Zanobetti |
| Thursday, 12 November 2009 08:42 |
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There are no translations available. Art. 5 Prima Gli insegnanti sono coloro che terranno almeno un corso per la Libera Università del Web e dovranno comunque essere soci della LUW. In casi speciali il Senato Accademico, o su delega di quest’ultimo il Consiglio Rettorale, potrà autorizzare corsi i cui insegnanti non siano soci della LUW. Ogni insegnante potrà fregiarsi del titolo di “Professore” nei rapporti afferenti alla Luw. Dopo Gli insegnanti sono coloro che terranno almeno un corso per la Libera Università del Web e dovranno comunque essere soci della LUW. In casi speciali il Senato Accademico, o su delega di quest’ultimo il Consiglio Rettorale, potrà autorizzare corsi i cui insegnanti non siano soci della LUW. Gli insegnanti potranno, a seconda dei casi, essere definiti Professori, Maestri o altro titolo ovvero non avere nessuna definizione. In linea generale si può dire:
a) l’insegnante che tiene un corso di tipo già esistente in altre università e/o scuole medie pubbliche o private potrà fregiarsi del titolo di Professore alle condizioni che seguono. La valutazione dell’idoneità alla carica sarà condotta sui seguenti criteri: 1) Titolo di studio - laurea o equipollente, eventuali dottorati e master, eventuale esperienza pregressa di insegnamento; 2) Titoli culturali – pubblicazioni a stampa ed esclusivamente nel settore disciplinare per il quale si presenta la candidatura all’insegnamento; b) Potranno altresì fregiarsi di tale titolo, indipendentemente dal disposto del periodo precedente, tutti coloro che saranno autorizzati a farlo su concessione Rettorale, su delibera del Consiglio Rettorale o su delibera del Senato Accademico; tale concessione o delibera dovrà comunque essere sempre motivata e rispettare criteri oggettivi e di merito. c) In mancanza della delibera di cui al precedente punto b) non potranno fregiarsi del titolo di Professore tutti coloro che effettuino un corso il quale corrisponda alle caratteristiche previste al punto a) e siano nella posizione di studenti. Gli studenti in questione potranno insegnare nel corso di un Professore se organizzati come tutor, ma senza avere un corso proprio. Gli studenti di un corso di un Professore, sia della Luw che di altra università potranno effettuare delle lezioni-interventi come video di risposta ai video dei Professori; d) Tutti i corsi dei Professori saranno organizzati in piani di studio consigliati dalle singole facoltà al fine di giungere ad una determinata formazione: tali corsi si chiameranno “Corsi Organizzati”. I corsi non organizzati, pur ammessi ad un piano di studi consigliato in via provvisoria, saranno tenuti da tutti coloro che non si potranno fregiare del titolo di Professore: tali corsi si chiameranno “Corsi non Organizzati o Liberi”; e) La decisione su quanto previsto al punto a) spetta agli Organi delle singole facoltà sulla base dei rispettivi Statuti. Fin quando non saranno costituiti gli Organi di cui al precedente periodo tali decisioni spettano al Senato Accademico o al Consiglio Rettorale. Quando saranno costituiti gli Organi delle singole facoltà ogni insegnante al quale sia stato rifiutato il titolo di Professore potrà ricorrere in appello al Senato Accademico o al Consiglio Rettorale; f) Gli insegnanti di tutti i corsi che non hanno le caratteristiche di cui al punto a) ma afferiscono a mestieri di tipo artigianale, di cultura e/o tradizione popolare o discipline diverse potranno chiamarsi “Maestro” o in altro modo sulla base di quanto previsto dalla disciplina di insegnamento. Anche in questo caso non potranno fregiarsi del titolo di Maestro o altro titolo coloro che siano apprendisti di bottega o studenti delle disciplina in questione, salvo quanto disposto al punto b); g) Anche i corsi di cui al punto f) e tenuti da Maestri saranno organizzati in piani di studio predisposti dalle aree alle quali afferirà la disciplina insegnata e anch’essi si chiameranno: “Corsi Organizzati” mentre gli altri, pur facenti parte di un piano di studi in via provvisoria, si chiameranno “Corsi non organizzati o liberi”; h) La decisione su quanto previsto al punto f) spetta agli Organi delle singole aree di insegnamento sula base dei rispettivi Statuti. Fin quando non saranno costituiti gli Organi di cui al precedente periodo tali decisioni spettano al Senato Accademico o al Consiglio Rettorale. Quando saranno costituiti gli Organi delle singole aree ogni insegnante al quale sia stato rifiutato il titolo di Maestro o altro potrà ricorrere in appello al Senato Accademico o al Consiglio Rettorale; i) Il Senato Accademico o, su delega di esso, il Consiglio Rettorale, potranno sempre derogare al disposto di questo comma anche rivedendo la materia tramite un nuovo regolamento immediatamente esecutivo ma da sottoporre all’approvazione della prima assemblea utile.
Il Consiglio Rettorale
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| Last Updated on Thursday, 12 November 2009 12:03 |


















